Sez. L, Sentenza n. 16577 del 21/07/2014 (Rv. 632314 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Progressione economica prevista dal c.c.n.l. 1998 - 2001 Comparto Ministeri - Accordo integrativo per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Esclusione della progressione "per saltum" - Legittimità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
Il c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 per il Comparto Ministeri, stipulato per il triennio 1998-2001, nel prevedere che l'accesso del personale alla posizione C3 avvenga dalle posizioni C1, C1S e C2, ne rimette le relative procedure ai criteri stabiliti dalle singole amministrazioni. Ne consegue che l'Accordo integrativo per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione nel disporre, all'art. 11, comma 3, quanto alla progressione all'interno delle aree, che i passaggi nelle posizioni economiche B2, B3, C2 e C3 avvengano, secondo l'allegato 1, con passaggi a posizioni immediatamente superiori (da C2 a C3) e non con passaggi "per saltum" (da C1 a C3), non si pone in contrasto con le disposizioni collettive nazionali, che indicano solo la possibilità di progressione "per saltum", ma non escludono ulteriori e restrittive previsioni della contrattazione integrativa, sicché è legittimo il d.m. che istituisca corsi di riqualificazione per il passaggio alla posizione C3 dalla posizione economica immediatamente inferiore.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15, Contr. Coll. 23/11/2000 art. 11 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)