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Sez. L - , Ordinanza n. 31406 del 03/11/2021 (Rv. 662664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Impiego pubblico contrattualizzato - Art. 15 del c.c.n.l. 1998-2001 del comparto Ministeri - Progressione economica nell'ambito di area professionale omogenea - Natura concorsuale - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di pubblico impiego privatizzato, le procedure previste dal c.c.n.l. 1998/2001 comparto Ministeri per la progressione economica verso la posizione C3 del personale inquadrato nelle posizioni C1 e C2 non rivestono natura concorsuale e, in quanto espressive non già di potestà autoritativa ma dei poteri propri di ogni datore di lavoro, sono regolate dalle norme di diritto privato. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, muovendo dall'errato presupposto della sua natura concorsuale, aveva dichiarato illegittima per contrasto con l'art. 97 Cost. una procedura di progressione economica indetta dalla Corte dei conti per il proprio personale, che era stata riservata ai dipendenti già in servizio e che consentiva anche la cd. progressione "per saltum").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1999 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)