Sez. 1, Sentenza n. 12017 del 06/11/1992 (Rv. 479367 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere | Comune - Atti espropriativi - Compimento - Delega all'I.A.C.P. - Spese necessarie per l'esecuzione della delega - I.A.C.P. - Diritto di rivalsa - Sussistenza - Limiti.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Edilizia economica e popolare - In genere
In tema di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel caso in cui il Comune abbia delegato all'I.A.C.P. il compimento di tutti gli atti espropriativi, riconoscendogli, altresì, la proprietà superficiaria delle opere realizzate, il delegato ha diritto di rivalersi verso l'Ente delegante delle spese necessarie per l'esecuzione della delega, cioè dell'importo corrispondente all'indennità dovuta per il caso di regolare esproprio, mentre non è data rivalsa rispetto alla maggior somma richiesta con azione risarcitoria per "occupazione appropriativa" a meno che un tale impegno non sia stato espressamente assunto dallo stesso delegante.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)