Sez. 1, Sentenza n. 7286 del 07/08/1997 (Rv. 506509 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE | Espropriazione - IACP delegato anche al compimento della procedura espropriativa - Responsabilità per cosiddetta "occupazione acquisitiva" - Regresso del IACP nei confronti dell'ente locale delegante - Ammissibilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE
Nel caso in cui un I.A.C.P., delegato, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale siciliana 28 novembre 1970, n. 48, anche alla procedura espropriativa per la costruzione di alloggi popolari, sia responsabile del danno derivato, al privato, dal maturarsi, in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio, di una fattispecie di cosiddetta "occupazione acquisitiva", esso non può sottrarsi (sia pure in parte) alla propria responsabilità, trasferendola sull'ente locale delegante con l'argomento che costui non lo avrebbe controllato o stimolato, perché, nei rapporti interni, il delegante può esercitare tali poteri, ma non ha l'obbligo di farlo, sicché, dal loro mancato esercizio, il delegato non può desumere (quand'anche nei soli rapporti interni) situazioni giuridiche di vantaggio, quali l'esercizio dell'azione di regresso nei confronti dell'ente locale delegante
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 25/06/1865 num. 2355 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2355 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)