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Sez. 1, Sentenza n. 2735 del 13/03/1998 (Rv. 513619 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE | Uso di nome altrui - Possibilità - Limiti - Incidenza della disciplina ex art. 7 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513619-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un marchio, possa ritenersi - o meno - indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 4809 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 21, Cod. Civ. art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)