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Sez. 1, Sentenza n. 4036 del 06/04/1995 (Rv. 491678 - 01)

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USURPAZIONE | Uso del proprio nome - Inibizione - Provvedimento - Presupposto - Segni distintivi dell'attività imprenditoriale - Uso arbitrario - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491678-01

IMPRESA - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - USURPAZIONE

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 cod. civ), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2564, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)