Sez. U, Sentenza n. 10165 del 26/06/2003 (Rv. 564600 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Momento di determinazione dell'indennità - Riferimento alla data del decreto di espropriazione - Necessità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Poiché sussiste un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione e il momento del trasferimento della proprietà del bene espropriando, l'ammontare dell'indennità dev'essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale e cioè del decreto di espropriazione, la cui esistenza costituisce presupposto indefettibile della pronuncia anche nei momenti di opposizione alla stima dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un bene ubicato nel Comune di Napoli e destinato all'attuazione del programma di edilizia residenziale di cui al titolo ottavo della legge 14 maggio 1981, n. 219, sicché tale provvedimento deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizio configurandosi così come condizione dell'azione.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)