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Sez. 1, Sentenza n. 18314 del 30/08/2007 (Rv. 600654 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Azioni concesse all'espropriando per chiedere la determinazione della giusta indennità - Calcolo da parte della Commissione provinciale dell'indennità definitiva di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971 - Necessità di opposizione nel termine di cui all'art. 19 della stessa legge - Mancanza del predetto calcolo da parte della Commissione provinciale con offerta da parte dell'espropriante dell'indennità provvisoria - Applicazione della sentenza n. 67 del 1990 della Corte costituzionale - Richiesta di determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600654-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione, all'espropriando sono concesse due azioni per chiedere la determinazione della giusta indennità, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui all'art. 16 della legge 865 del 1971: nel primo caso l'opposizione alla stima deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dall'art. 19 della legge n. 865 cit., mentre, qualora sia stata soltanto offerta dall'espropriante l'indennità provvisoria, all'espropriando è consentito, dopo la decisione n. 67 del 1990 della Corte costituzionale, chiedere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui all'art. 42 Cost., pur quando venga emesso tardivamente o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione. Condizione imprescindibile per l'esercizio di entrambe le azioni è l'avvenuta pronuncia del decreto di esproprio, il quale segna il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)