diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17096 del 21/07/2010 (Rv. 614520 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - "Ratio" deflattiva - Interpretazione - Decisione sul ricorso amministrativo proposto anteriormente all'iscrizione a ruolo - Silenzio-rigetto - Sufficienza - Conseguenze - Legittimità dell'iscrizione a ruolo - Ricorso proposto successivamente all'iscrizione a ruolo - Facoltà dell'amministrazione di sospendere la riscossione.
Stato
decisa il 2010-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614520-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - chiaramente finalizzato a deflazionare il contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitività della pretesa dell'ente - nel prevedere al comma 4 che "in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e, comunque, entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25", va interpretato nel senso che detta decisione può non essere esplicita, potendosi formare il silenzio-rigetto con l'inutile decorso del termine e la conseguente caduta dell'impedimento all'iscrizione stessa, ferma restando la diversa facoltà dell'ente, distintamente prevista dal successivo art. 25, di sospendere la riscossione nell'ipotesi di ricorso amministrativo proposto dopo l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)