diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 25208 del 30/11/2009 (Rv. 611092 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella di pagamento - Assenza di qualsiasi riferimento al credito - Deduzione - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Conseguenze - Termine ex art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Applicabilità - Termine ex art. 24, comma quinto, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611092-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)