Sez. 1, Sentenza n. 6157 del 05/07/1996 (Rv. 498384 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea proposizione di ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 - Conversione in ordinario ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 4 - Ammissibilita - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'erronea proposizione di ricorso per cassazione per la revocazione del provvedimento impugnato, deducente quale vizio l'errore revocatorio sub art. 395 n. 4 cod.proc.civ., in applicazione del principio di conservazione degli atti può convertirsi in ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 cod.proc.civ., quando di esso risultino puntualmente osservati tanto i requisiti di forma, quanto i termini per la notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)