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Sez. 3, Sentenza n. 1778 del 20/02/1998 (Rv. 512810 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Affermazione della sentenza d'appello circa la regolarità della notifica in quanto avvenuta alla residenza anagrafica della parte notificata - Contrasto con le certificazioni anagrafiche prodotte in giudizio - Errore revocatorio - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512810-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Il contrasto fra l'affermata regolarità della notificazione in quanto avvenuta nella residenza anagrafica della parte notificata e le certificazioni da questa prodotte in giudizio dalle quali emerga una diversa localizzazione della residenza, configura errore revocatorio della sentenza di appello, ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non suscettibile di esser dedotto in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)