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Sez. L, Sentenza n. 597 del 15/01/2016 (Rv. 638234 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Soggetti danneggiati da emotrasfusioni - Decadenza introdotta dalla l. n. 238 del 1997 - Indennizzo ex art. 1, comma 6, della l. n. 238 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638234-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. n. 238 del 1997, si applica anche all'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 6, della stessa legge in favore dei figli danneggiati nella vita intrauterina da madre affetta da epatite post-trasfusionale, in quanto tale attribuzione non costituisce una prestazione assistenziale autonoma ma una estensione di quella generale di cui all'art.1 della l. n. 210 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)