Sez. U, Sentenza n. 15352 del 22/07/2015 (Rv. 636077 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni - Termine di decadenza introdotto dalla l. n. 238 del 1997 - Decorrenza in ipotesi di epatite postrasfusionale precedentemente contratta - Dall'entrata in vigore della nuova disciplina - Fondamento.
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Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 25/07/1997 num. 238 art. 1 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)