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Sez. 1, Sentenza n. 2753 del 25/10/1973 (Rv. 366284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RISPETTIVE NOZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RISPETTIVE NOZIONI.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro lui proposta, opponga un'altra controdomanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell' ambito dell'eccezione. (Conf 2665/72, mass n 360254).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)