Sez. 1, Sentenza n. 2665 del 11/08/1972 (Rv. 360254 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DISTINZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - DISTINZIONI.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una altra contro-domanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione. (V 1316'67, mass n 327877; 670'67, mass n 326674) (V 2549'66, mass n 324909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)