Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 29/05/1997 (Rv. 504749 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Occupazione illegittima di fondo privato - Trasformazione del fondo per l'irreversibile destinazione alla costruzione di un'opera pubblica - Conseguenze - Acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico proprietario dell'opera - Dichiarazione di pubblica utilità di un'opera in favore di un privato - Occupazione illegittima - Realizzazione dell'opera - Conseguenze - Accessione invertita - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
Nell'ipotesi di opere pubbliche realizzate in situazione di illegittimità, ciò che comporta la definitiva acquisizione del complesso terreno - opera a chi abbia agito in via espropriativa (ancorché non legittimamente conclusa) è l'impossibilità giuridica, oltre che materiale, di restituire alla proprietà privata un bene che è assoggettato alle regole che vietano l'acquisto su di esso di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti fissati dalla legge; l'appartenenza dell'opera al demanio necessario o al patrimonio indisponibile di ente pubblico è perciò elemento essenziale dell'istituto dell'occupazione acquisitiva. Ne consegue che non si verifica l'accessione invertita nel caso in cui la dichiarazione di pubblica utilità nel corso del procedimento espropriativo intervenga in favore di un privato. (Nella specie trattavasi di occupazione d'urgenza autorizzata al fine di realizzare opere funzionali all'ampliamento di un complesso industriale).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 13 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 50, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 51 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 73, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)