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Sez. 1, Sentenza n. 7514 del 31/03/2011 (Rv. 617168 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Opere realizzate nel meridione d'Italia ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 218 del 1978 - Annullamento del decreto di espropriazione - Illegittima occupazione di fondo privato - Obbligo di restituzione al proprietario - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617168-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In materia di espropriazione per pubblica utilità, la illegittima occupazione di un fondo privato in seguito all'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del decreto di espropriazione pronunciato ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (per la realizzazione delle "opere occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, e per l'ampliamento, la trasformazione, la ricostruzione, la riattivazione e l'ammodernamento degli stabilimenti già esistenti" nei territori meridionali) comporta l'obbligo dell'espropriante alla restituzione dell'immobile al proprietario, non essendo configurabile una vicenda di occupazione cd. espropriativa, il cui fondamento è nella conservazione alla mano pubblica di un'opera destinata a soddisfare un interesse della P.A. e, quindi, un'opera intrinsecamente pubblica.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)