Sez. 6, Sentenza n. 11413 del 14/06/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 203644 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Concorso di reati - Esclusione - Concorso apparente di norme - Sussistenza - Criterio di specialità - Applicazione esclusiva - Sussistenza.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
In tema di associazione per delinquere e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di distinguere le ipotesi di concorso apparente di norme da quelle di concorso formale di reati occorre far riferimento al principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., fondato sul rapporto logico formale tra le norme incriminatrici, mentre gli altri criteri (sussidiarietà, assorbimento, progressione degli illeciti) basati su giudizi di valore, risolti con la prevalenza della sola sanzione prevista per l'ipotesi più grave, non sono utilizzabili, in quanto i due eventi di pericolo che le predette associazioni realizzano (pericolo di diffusione di sostanze stupefacenti l'una, prevalente pericolo di commissione di delitti contro il patrimonio e le persone l'altra) non si pongono in rapporto di graduazione di dignità e gravità di offesa ai medesimi beni, bensì in rapporto di diversità di beni giuridici tutelati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)