Sez. 2, Sentenza n. 21956 del 16/03/2005 Ud. (dep. 09/06/2005) Rv. 231972 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Diversità di beni tutelati rispetto all'associazione per delinquere di tipo mafioso - Concorso formale - Ammissibilità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
I reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ne consegue che uno stesso soggetto ben può fare parte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, o viceversa può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività e soprattutto non avvalersi del cosiddetto metodo mafioso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)