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Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 07/02/2006 (Rv. 586603 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Costruzioni abusive - Indennizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586603-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Con riguardo all'espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, l'indennità è commisurabile al valore della sola area ove per la costruzione non risulti rilasciata (anche se richiesta) la concessione in sanatoria, pur se riguardo alla costruzione non risulti disposta o eseguita la demolizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)