Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 07/02/2006 (Rv. 586603 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Costruzioni abusive - Indennizzabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo all'espropriazione di area su cui insista una costruzione abusiva, l'indennità è commisurabile al valore della sola area ove per la costruzione non risulti rilasciata (anche se richiesta) la concessione in sanatoria, pur se riguardo alla costruzione non risulti disposta o eseguita la demolizione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)