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Sez. 1, Sentenza n. 7758 del 23/04/2004 (Rv. 572275 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Costruzioni abusive - Indennizzabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572275-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Non sono suscettibili di indennizzo espropriativo gli immobili costruiti abusivamente (ancorché oggetto di già presentata istanza di condono) a meno che, alla data dell'esproprio, non risulti per essi già rilasciata concessione in sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)