Sez. 5, Sentenza n. 4764 del 30/03/2001 (Rv. 545381 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | "Redevances" o "royalties" corrisposte ad una società madre francese da parte di società partecipata avente sede in Italia - Disciplina delle componenti negative del reddito (nella specie, "ratione temporis", art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
Il pagamento di canoni per lo sfruttamento di beni immateriali ("redevances" o "royalties")alla società madre, avente sede in Francia, da parte di società partecipata italiana è soggetto alla disciplina delle componenti negative del reddito di impresa (nella specie, quella dettata dall'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, applicabile "ratione temporis"), a nulla rilevando in contrario la circostanza che l'art. 11 della Convenzione italo - francese del 29 ottobre 1958 (approvata con legge 9 febbraio 1963, n. 469, e modificata con l'Accordo di Parigi del 6 Dicembre 1965, approvato con legge 9 agosto 1967, n. 766) stabilisca che, in deroga alla regola generale del conferimento della potestà impositiva in materia di "redevances" allo Stato di residenza del percipiente, nel caso in cui quest'ultimo abbia una stabile organizzazione ovvero (secondo la interpretazione giurisprudenziale)una partecipazione societaria nel territorio dello Stato del soggetto erogatore, i canoni di cui si tratta sono imponibili in detto Stato. Infatti, tale disciplina incide solo sulla soggezione dei compensi ricevuti dalla società madre alla potestà impositiva dello Stato della società figlia, e non potrebbe essere interpretata nel senso di escludere l'ammissibilità della deducibilità di un costo da "redevances" perché corrisposto da una società partecipata a favore della società controllante avente sede nell'altro Stato contraente, in quanto siffatta interpretazione comporterebbe una discriminazione rispetto ad identici pagamenti fatti da società figlia a società madre entrambe aventi sede in Italia, in violazione dei principi di stabilimento e di non discriminazione di cui agli artt. 6 e 52 del Trattato CEE.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Tratt. Internaz. 29/10/1958 num. 11, Legge 09/02/1963 num. 469, Tratt. Internaz. 12/06/1965, Legge 09/08/1967 num. 766, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 6, Legge 14/10/1957 num. 1203 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)