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Sez. 1, Sentenza n. 3610 del 24/05/1988 (Rv. 458901 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELLA IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 29 OTTOBRE 1958 - "REDEVANCES" O "ROYALTIES" CORRISPOSTE AD UNA SOCIETÀ FRANCESE PER LICENZE DI BREVETTI INDUSTRIALI O MARCHI DI IMPRESA - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE NELLO STATO ITALIANO - ESISTENZA DI UNA ORGANIZZAZIONE STABILE DELLA PREDETTA SOCIETÀ NEL TERRITORIO ITALIANO - NECESSITÀ - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458901-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELLA IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 29 OTTOBRE 1958 - "REDEVANCES" O "ROYALTIES" CORRISPOSTE AD UNA SOCIETÀ FRANCESE PER LICENZE DI BREVETTI INDUSTRIALI O MARCHI DI IMPRESA - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE NELLO STATO ITALIANO - ESISTENZA DI UNA ORGANIZZAZIONE STABILE DELLA PREDETTA SOCIETÀ NEL TERRITORIO ITALIANO - NECESSITÀ - PORTATA.*

Nella disciplina contro le "doppie imposizioni" di cui alla convenzione italo-francese del 29 ottobre 1958 (approvata con legge 9 febbraio 1963 n. 469 e modificata con l'accordo di Parigi del 6 dicembre 1965, approvato con legge 9 agosto 1967 n. 766), che trova applicazione anche con riguardo ai Tributi successivamente istituiti, quali l'IRPEG e l'ILOR, le "redevances" o "royalties", corrisposte ad una società francese per licenze di brevetti industriali o marchi d'impresa, sono imponibili in Italia, ai sensi dell'art. 11 della convenzione medesima, quando nel territorio italiano detta società abbia un'organizzazione stabile della sua impresa, cioè una struttura che le consenta di operare con continuità, pure se "all'organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in società". Tale ultima espressione, che va interpretata a prescindere dalle circolari e direttive impartite dalle amministrazioni dei singoli stati (prive di valore vincolante esterno) ed altresì a prescindere dalle determinazioni adottate a Roma l'8/11 luglio 1968 dalla commissione mista franco-italiana (configuranti mere trattative), deve essere intesa come comprensiva tanto dell'ipotesi in cui la partecipazione azionaria faccia seguito, in successione temporale, all'organizzazione stabile, quanto dell'ipotesi in cui la prima tenga le veci della seconda, costituendo lo strumento originario con cui sia assicurata detta possibilità di attività continuativa in Italia.*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 29/10/1958 num. 11, Legge 09/02/1963 num. 469, Tratt. Internaz. 06/12/1965, Legge 09/08/1967 num. 766, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)