Sez. L, Sentenza n. 9022 del 05/06/2003 (Rv. 563960 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Tutela obbligatoria - Ambito di applicabilità ex art. 2, primo comma, legge n. 108 del 1990 - Licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali ex secondo comma dello stesso articolo - Incidenza sulla continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Conseguenze - Previsione sanzionatoria ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
Nell'ambito di applicazione della tutela obbligatoria di cui alla legge n.604 del 1966, definito dall'art.2 primo comma della legge n.108 del 1990, il licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali previsti dal secondo comma di detta norma, che sostituisce il testo originario dell'art.2 della citata legge n.604 del 1966, è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute per effetto del licenziamento; non trova invece applicazione la previsione sanzionatoria dell'art.8 della medesima legge n.604 del 1966, riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 10 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)