Sez. L, Sentenza n. 1596 del 01/03/1996 (Rv. 496085 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Tutela obbligatoria - Ambito di applicazione ex art. 2, primo comma, legge n. 108 del 1990 - Licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali ex secondo comma art. cit. - Incidenza nella continuità giuridica del rapporto - Esclusione - Conseguenze - Previsione sanzionatoria ex art. 8 legge n. 604 del 1966 - Inapplicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
Nell'ambito di applicazione della tutela obbligatoria di cui alla legge n.604/1966, definito dall'art.2 primo comma della legge n.108/1990, il licenziamento inefficace per difetto degli adempimenti formali (nella specie, comunicazione dei motivi) previsti dal secondo comma di detta norma, che sostituisce il testo originario dell'art.2 della citata legge n.604 del 1966, è inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute per effetto del licenziamento; non trova invece applicazione la previsione sanzionatoria dell'art.8 della medesima legge n.604 del 1966, riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)