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Sez. 1 - , Sentenza n. 23422 del 17/11/2016 (Rv. 642655 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Fideiussione per obbligazioni future - Concessione di credito al terzo in precarie condizioni patrimoniali - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2016-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642655-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)