Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586911 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Fideiussione per obbligazioni future - Concessione di credito al terzo in precarie condizioni patrimoniali - Onere probatorio.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)