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Sez. L, Sentenza n. 1165 del 11/02/1985 (Rv. 439289 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439289-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'eccezione di prescrizione - che costituisce un'eccezione in senso proprio, riservata alla disponibilità della parte - non richiede formule sacramentali ed è validamente proposta quando dalle inequivoche, ancorché sintetiche, espressioni della parte risulti chiara la volontà della medesima di avvalersi dell'Estinzione del diritto per decorso del tempo e siano desumibili dagli Atti gli elementi necessari per verificare se il termine della prescrizione eccepita sia o meno decorso. (V 2593/83, mass n 427462).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)