Sez. L, Sentenza n. 2593 del 12/04/1983 (Rv. 427462 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - NATURA - PROPOSIZIONE - FORMA ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE - NATURA - PROPOSIZIONE - FORMA ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
L'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso proprio e deve perciò essere sollevata dalla parte chiaramente, sebbene senza necessità di formule sacramentali e senza riferimento a precisi dati normativi, essendo sufficiente che dall'atto risulti la volontà della parte stessa di avvalersene, mentre resta affidato al giudice del merito l'accertamento circa l'effettiva proposizione, con indagine di fatto che è sottratta alla censura di legittimità se congruamente e correttamente motivata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)