Sez. 3, Sentenza n. 9114 del 26/06/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166303 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO FISCALMENTE AGEVOLATO - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCRETO IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO FISCALMENTE AGEVOLATO - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCRETO IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Integra il reato di cui all'art. 10 legge 2 luglio 1957 n. 474 il soggetto che, essendo assegnatario e beneficiario di gasolio fiscalmente agevolato, lo destini ad un uso diverso da quello per il quale l'esenzione fiscale è stata accordata; il concreto impiego del carburante, pertanto, non costituisce elemento costitutivo del reato perché si realizza in un momento successivo alla consumazione del reato stesso. (Conf mass n 143508).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)