Sez. 3, Sentenza n. 10046 del 03/07/1979 Ud. (dep. 27/11/1979) Rv. 143508 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - GASOLIO FISCALMENTE AGEVOLATO - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCRETO IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: GASOLIO DA RISCALDAMENTO DESTINATO AD AUTOTRAZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - GASOLIO FISCALMENTE AGEVOLATO - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO - CONCRETO IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: GASOLIO DA RISCALDAMENTO DESTINATO AD AUTOTRAZIONE.*
Sussiste il reato di cui all'art 10 legge 2 luglio 1957, n 474 quando il soggetto assegnatario e beneficiario di gasolio fiscalmente agevolato lo destini ad un uso diverso da quello per il quale la esenzione fiscale e stata accordata: il concreto impiego del carburante si pone quindi in un momento successivo alla consumazione del reato e non ne costituisce elemento costitutivo. (fattispecie relativa a gasolio agevolato per uso riscaldamento domestico, immesso in serbatoio di autocarro).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)