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Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 12/03/1999 Cc. (dep. 03/05/1999) Rv. 213200 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Obbligo di sospensione dell'esecuzione ai sensi della nuova formulazione dell'art.656 c.p.p. - Sussistenza anche in caso di ordine emesso sotto la vigenza della formulazione precedente.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213200-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

In applicazione del principio "tempus regit actum", l'obbligo di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione, quando sussistano le condizioni previste dall'art.656 c.p.p.nella formulazione introdotta dall'art.1 della legge 27 maggio 1998 n.165, sussiste anche nel caso di ordine di esecuzione emesso prima della data di entrata in vigore di detta legge modificatrice ma eseguito successivamente a detta data.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)