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Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 30/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212106 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Normativa sopravvenuta dettata dalla legge n. 165 del 1998 - Immediata applicazione - Condannato con esecuzione sospesa sotto il vigore della normativa antecedente - Titolo legittimante la sospensione non più operativo alla data di entrata in vigore della citata legge - Ordine di esecuzione notificato senza il contestuale decreto di sospensione - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212106-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il condannato nei cui confronti antecedentemente alla modificazione dell'art. 656 cod. proc. pen. introdotta con l'art. 1 della legge n. 165 del 1998, sia stata rigettata l'istanza di misura alternativa alla detenzione (nella specie affidamento in prova al servizio sociale), in costanza della cui definizione aveva ottenuto la sospensione dell'esecuzione, legittimamente viene ristretto in carcere, una volta entrata in vigore detta legge, che non consente la reiterazione di detta sospensione: e ciò in applicazione del principio "tempus regit actum", che caratterizza gli effetti della normativa procedurale. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato l'irrilevanza del fatto che, in tale situazione, di passaggio dall'una all'altra normativa, fosse divenuta deteriore la posizione del condannato che, nel vigore della normativa abrogata, non ultrattiva, avrebbe potuto beneficiare di un'ulteriore sospensione dell'esecuzione a seguito della presentazione di nuova istanza di misura alternativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)