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Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009 (Rv. 607546 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE | Giudizio di secondo grado - Nomina del medesimo consulente del primo grado - Incompatibilità - Deduzione in sede di legittimità - Tempestiva formulazione dell'istanza di ricusazione nel giudizio di merito - Necessità - Ordinanza di rigetto della mera richiesta di sostituzione - Censurabilità per vizio di motivazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607546-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE

La causa d'incompatibilità del consulente d'ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all'art. 51 cod. proc.civ., nel corso del giudizio di secondo grado, e l'ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)