Sez. 3, Sentenza n. 3345 del 07/03/2001 (Rv. 544533 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Pene disciplinari - Applicazione - Competenza del Tribunale civile avente nella sua giurisdizione la sede del collegio notarile oggetto di dipendenza da parte del notaio - Natura esclusiva - Conseguenze - Criterio del "locus commissi delicti" - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
L'art. 151 della legge n. 89 del 1913 (cosiddetta legge notarile), nel disporre espressamente che "le pene disciplinari" sono applicate "dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del collegio notarile da cui dipende il notaio", non opera alcun riferimento al momento ed al luogo in cui l'illecito sia stato consumato. Da ciò consegue che, in mancanza di una più analitica previsione del tipo di quella contemplata, per gli avvocati, dall'art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 (il quale prevede la concorrente competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione dell'incolpato e di quello del luogo in cui sono stati commessi i fatti per i quali si procede), non possa farsi ricorso, al fine di fare riferimento al forum commissi delicti, all'applicazione analogica del rito penale; ciò in quanto la stessa legge notarile fa espresso riferimento, "nel rimanente" alle norme del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)