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Sez. 3, Sentenza n. 418 del 21/02/1970 (Rv. 345387 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE PER MORTE DELLA PARTE - DOMANDE NUOVE PER FAR VALERE DIRITTI NON DIPENDENTI DALLA SUCCESSIONE - PROPONIBILITA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1970-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345387-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE PER MORTE DELLA PARTE - DOMANDE NUOVE PER FAR VALERE DIRITTI NON DIPENDENTI DALLA SUCCESSIONE - PROPONIBILITA - DIVIETO.*

Il successore universale ex parte actoris, subentrando nel processo istaurato dal de cuius, ne assume la stessa posizione processuale, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti, sicche mentre e legittimato a chiedere che gli siano riconosciuti i diritti spettanti al suo dante causa e da questi fatti valere, non gli e, invece, consentito di introdurre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio. (nella specie, in un giudizio di risarcimento dei danni da lesioni personali causate da un incidente stradale, gli eredi dell'attore avevano richiesto, in Sede di rinvio, anche il ristoro dei danni subiti iure proprio per la morte del dante causa). (Conf 1823-58 V 879-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)