Sez. U, Sentenza n. 27183 del 28/12/2007 (Rv. 601192 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Fusione per incorporazione anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Successione a titolo universale da parte della società incorporante - Sostituzione nella stessa posizione processuale dell'attore - Conseguenze nel caso di risarcimento dei danni causati da illecito permanente - Illecita captazione di acque pubbliche iniziata prima della fusione, ma proseguita successivamente - Diritto della società incorporante anche al risarcimento dei danni subiti dopo l'incorporazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE
La fusione di società mediante incorporazione avvenuta prima della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ed all'introduzione dell'art. 2504 bis cod. civ., realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro indipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, per cui quest'ultima, al pari di qualsiasi successore universale, assume la stessa posizione processuale dell'attore, con tutte le limitazioni ed i divieti ad essa inerenti. Ne consegue che la stessa non può proporre domande nuove per l'attribuzione di diritti autonomi ed indipendenti dal diritto successorio, mentre le si debbono riconoscere i diritti fatti valere dal dante causa, anche quelli azionati prima della successione, ma acquisibili solo nel corso del tempo. Spetta quindi alla società incorporante il risarcimento dei danni derivanti da illecito permanente (nella specie illecita captazione di acque pubbliche), iniziato prima della fusione i cui effetti dannosi si siano però protratti anche successivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)