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Sez. 5 - , Sentenza n. 1528 del 20/01/2017 (Rv. 642456 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Luogo della notificazione - Consegna in mani proprie, anche in presenza di elezione di domicilio, ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Validità - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2017-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642456-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto rituale la notifica dell'appello effettuata non presso il difensore, ma a mani proprie della parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)