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Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003 (Rv. 564747 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale - Proposto dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente locale - Notificazione del ricorso in appello a mani proprie del contribuente anziché al procuratore domiciliatario - Legittimità - Fondamento - Ambito applicativo.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564747-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, l'art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche l'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 546, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e - in tale ambito - detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita <<la consegna a mani proprie>>, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138, 140 cod. proc. civ. e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)