Sez. 3, Sentenza n. 155 del 21/11/1997 Ud. (dep. 10/01/1998) Rv. 209548 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Sospensione automatica del processo - Finalità - Modalità di calcolo - Computo in giorni e non in mesi - Ragioni - Sospensione obbligatoria "ex lege" - Dichiarata dalla Corte di Cassazione a seguito di domanda di condono.
EDILIZIA - IN GENERE
Ai fini del calcolo della prescrizione, in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, l'art. 44 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all'esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico ovvero commessa una violazione di detta normazione. Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitre), giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 468, pubblicato sulla G.U. 28 luglio 1994 n. 175, espressamente dispone all'art. 10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 cod. pen., in applicazione del principio del "favor rei", giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima rispetto alla distinzione in mesi e giorni e, quindi, più favorevole per l'imputato. Peraltro, tenuto conto anche della sospensione obbligatoria prevista dall'art. 38 Legge n. 47 del 1985, la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata dalla Corte di Cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell'oblazione, giacché l'omessa sospensione del procedimento non determina, alcuna inesistenza, inutilizzabilità o nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente dalla Corte di Cassazione, rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/07/1994 num. 468 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)