Sez. 3, Ordinanza n. 1296 del 03/10/1996 Cc. (dep. 14/10/1996) Rv. 206158 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Sospensione automatica del procedimento penale - Applicabilità a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse ex art. 38 legge n. 47 del 1985 - Eventuale concessione o meno del condono in concreto - Irrilevanza.
EDILIZIA - IN GENERE
La cosiddetta sospensione automatica ai sensi dell'art. 44 legge n. 47 del 1985 in relazione all'art. 39 legge n. 724 del 1994 si applica a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse, indicate dall'art. 38 legge n. 47 del 1985 e dall'art. 39 ottavo comma legge n. 724 del 1994, indipendentemente dall'eventuale concessione o meno del condono in concreto, perché è determinata da ragioni attinenti ad interessi pubblici quali quella di consentire la presentazione della domanda di condono ed è espressione dell'attuazione del principio di economia processuale.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)