diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2203 del 14/02/2003 (Rv. 560497 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Principio di irretroattività (art. 1 legge 689/1981) - Derogabilità da parte di altra legge ordinaria successiva - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla legge n. 4 del 1997..
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560497-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., oltre che dall'art. 1 della legge 689/1981 con specifico riferimento all'illecito amministrativo, non ha rango costituzionale e può, conseguentemente, venir derogato dal legislatore ordinario, secondo la sua prudente valutazione, benché nel rispetto del principio di ragionevolezza, e salva, comunque, la materia penale (ove il principio di irretroattività risulta, per converso, costituzionalizzato, ex art. 25 comma secondo della Carta fondamentale). Ne consegue che, anche in base al disposto dell'art. 77 della Costituzione (che riconosce al Parlamento la facoltà di regolare con legge i rapporti sorti in base ai decreti legge non convertiti), deve ritenersi costituzionalmente legittima la legge che, in deroga a quanto stabilito nell'art.1 della citata legge 689/1981, faccia salve le sanzioni già applicate per illeciti amministrativi previsti da decreti legge non convertiti (nella specie, legge n.4 del 1997, il cui art. 1 comma quinto ha espressamente dichiarati validi i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative previste dal pur decaduto decreto legge n. 298 del 1996).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1996 num. 298, Legge 04/06/1997 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)