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Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 17/11/1995 (Rv. 494684 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illeciti amministrativi - Adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole - Disciplina più favorevole entrata in vigore posteriormente alla data di commissione del fatto, ma anteriormente all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui all'art. 2 comma secondo e terzo cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494684-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultanti dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della stessa disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali dall'origine. Non rileva in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data di commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, né possono trovare applicazione analogica gli opposti principi di cui all'art. 2 cod. pen., attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate (nella specie, si trattava di un'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della legge 23 dicembre 1986 n. 898, per indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione di pomodori, mediante acquisti fittizi risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore della legge da ultimo citata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)