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Sez. 2, Sentenza n. 3776 del 10/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153161 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI: INTRODUZIONE ARBITRARIA NELL'IMMOBILE "ALTRUI" - NOZIONE DI "ALTRUITÀ" - FATTISPECIE: LEGITTIMO PROPRIETARIO, PENETRATO NEL FONDO, CONTRO LA VOLONTÀ DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153161-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI: INTRODUZIONE ARBITRARIA NELL'IMMOBILE "ALTRUI" - NOZIONE DI "ALTRUITÀ" - FATTISPECIE: LEGITTIMO PROPRIETARIO, PENETRATO NEL FONDO, CONTRO LA VOLONTÀ DEL CONDUTTORE.*

Sussiste il delitto di invasione di terreni, qualora l'agente penetri dall'esterno nel fondo, violandone l'esclusività, al fine di immettersi nel possesso dello immobile oppure di trarne profitto. Rientra nella fattispecie criminosa anche l'invasione di un terreno condotto in fitto. Infatti con il termine "altrui", usato nell'art. 633 cod. pen., il legislatore ha inteso tutelare non solo il diritto di proprietà, ma anche ogni altro rapporto instaurato con l'immobile da soggetto, diverso dal proprietario, ed interessato allo stesso modo alla libertà ed alla integrità dell'immobile. (nella specie è stata ritenuta la responsabilità del legittimo proprietario del fondo, penetrato nel terreno, contro la volontà del conduttore, al fine di effettuare attività di aratura). (Conf. Mass. N. 098620/61; V. Mass. N. 112164/69 nel senso che il diritto di querela spetta anche all'appaltatore; Conf. Mass. Nn. 134927/76, 134719/76, 125684/73 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)