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Sez. 1, Sentenza n. 4398 del 04/03/2015 (Rv. 634510 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Risoluzione - Condizioni - Colpa del debitore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634510-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto, a norma dell'art. 186 legge fall. (nella sua formulazione conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e prima di quelle intervenute con il d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, introduttivo del requisito dell'importanza dell'inadempimento, applicabile alle sole procedure concorsuali aperte successivamente al 1° gennaio 2008), qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati, ovvero quando venga accertata l'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare. In proposito, nessun rilievo può assumere l'eventuale colpa del debitore che, con la consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1984, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)