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Sez. 1, Sentenza n. 13446 del 20/06/2011 (Rv. 618365 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo con cessione dei beni - Somme ricavabili dalla liquidazione - Prevedibile insufficienza - Conseguenze - Risoluzione - Configurabilità - Condizioni - Colpa del debitore - Irrilevanza - Fattispecie relativa a cessione dei beni senza liberazione immediata del debitore.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618365-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

Il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 legge fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione della predetta risoluzione, inoltre, può anche consistere, come nella specie, nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1977, Cod. Civ. art. 1984

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)