Sez. 1, Sentenza n. 4498 del 29/11/1976 (Rv. 383223 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE DEL PADRE NATURALE - MINORE RESIDENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - LEGGE APPLICABILE - SENTENZA DEL GIUDICE TEDESCO - DELIBAZIONE AI SOLI FINI DELL'OBBLIGO ALIMENTARE - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO SUL RAPPORTO DI FILIAZIONE - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - IRRILEVANZA - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE - ININFLUENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - OBBLIGAZIONE ALIMENTARE DEL PADRE NATURALE - MINORE RESIDENTE NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - LEGGE APPLICABILE - SENTENZA DEL GIUDICE TEDESCO - DELIBAZIONE AI SOLI FINI DELL'OBBLIGO ALIMENTARE - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO SUL RAPPORTO DI FILIAZIONE - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - IRRILEVANZA - LITISPENDENZA CON PROCESSO ITALIANO: ESCLUSIONE - ININFLUENZA.*
Ai sensi delle convenzioni internazionali dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958, che sono state rese esecutive in Italia con la legge 4 agosto 1960 n 918 ed alle quali ha aderito anche la Repubblica Federale tedesca, deve applicarsi la legge di quest'ultimo stato al fine di stabilire se ed in che misura sussiste l'obbligazione alimentare del padre naturale nei confronti del minore abitualmente residente nello stato medesimo, e la sentenza pronunziata al riguardo dal giudice tedesco puo essere delibata in Italia ai soli fini dell'Obbligo alimentare, senza alcun effetto per lo status del figlio naturale. Ne consegue che a detta delibazione, nei limiti indicati, non e di ostacolo l'eventuale divieto, derivante da ragioni di ordine pubblico, di riconoscere in Italia l'accertamento sul rapporto di filiazione contenuto nella sentenza straniera, ne l'eventuale pendenza in Italia di altro procedimento sulla sussistenza o meno del rapporto medesimo. (V 971/76, mass nn 379623 e 379626; (V 461/75, mass n 373735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Tratt. Internaz. 24/10/1956 num. 1, Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 1, Tratt. Internaz. 15/04/1958 num. 13, Legge 04/08/1960 num. 918
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)