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Sez. U, Sentenza n. 4768 del 27/07/1988 (Rv. 459599 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE - DEROGHE IN FAVORE DI QUELLA DEL GIUDICE ORDINARIO - INSUSSISTENZA - AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO PER RADICALE CARENZA DEL POTERE IMPOSITIVO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459599-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIURISDIZIONE - DEROGHE IN FAVORE DI QUELLA DEL GIUDICE ORDINARIO - INSUSSISTENZA - AZIONE DI RIPETIZIONE D'INDEBITO PER RADICALE CARENZA DEL POTERE IMPOSITIVO - ESTENSIONE.*

La giurisdizione delle commissioni tributarie, nella disciplina introdotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e con riguardo ai Tributi in essa previsti, sussiste indipendentemente dal fatto che si controverta sulla sussistenza del potere impositivo, anziché sulla correttezza del suo Esercizio in concreto. Pertanto, la suddetta giurisdizione non trova deroga, in favore di quella del giudice ordinario, nemmeno quando il contribuente, dopo aver pagato l'imposta, esperisca Azione di ripetizione d'indebito sul presupposto della radicale carenza del potere impositivo (traducendosi la relativa domanda nell'impugnazione del provvedimento di rifiuto del rimborso, di cui all'art. 16 del citato decreto). (V 210/86, mass n 443854).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)