diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 210 del 16/01/1986 (Rv. 443854 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI IMPOSTA - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE L'UFFICIO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DEL RIMBORSO.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443854-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE A TITOLO DI IMPOSTA - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE HA SEDE L'UFFICIO CHE HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DEL RIMBORSO.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), l'Azione del contribuente, diretta a conseguire il rimborso di somme che assuma indebitamente corrisposte a titolo d'imposta (nella specie, ILOR), si traduce nell'impugnativa del provvedimento esplicito od implicito di rifiuto del rimborso medesimo, reso dall'amministrazione finanziaria, su istanza di detto contribuente, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto, e spetta di conseguenza, in base al disposto del precedente art. 2, alla commissione tributaria nella cui circoscrizione ha Sede l'ufficio che quel provvedimento ha adottato, restando in proposito irrilevante che sia diverso l'ufficio competente sul rapporto tributario.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)